Statuto del Circolo Chiavarese

 

 

Testo approvato dall’Assemblea Straordinaria del 20 Giugno 1987 e modificato dall’Assemblea Straordinaria del 6 Marzo 1993.

 

ART. 1

È costituita in Chiavari una Associazione per conversazioni, ricreazioni e trattenimenti culturali, escluso ogni carattere politico. Detto indirizzo non potrà essere modificato neppure dall’Assemblea dei Soci.

La denominazione della Associazione è ‘CIRCOLO CHIAVARESE”

ART. 2

Il presente Statuto disciplina l’ordinamento, l’amministrazione ed il regolare funzionamento del Circolo Chiavarese.

ART. 3

Non possono essere ammessi a Soci coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età.

ART. 4

I Soci si distinguono in: Onorari, Ordinari, Signore, Juniores, Familiari, Temporanei.

ART. 5

I Soci Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo in considerazione delle cariche ricoperte o di meriti particolari.

Sono Soci Ordinari coloro che vengono ammessi al Circolo a seguito della procedura formale di cui all’art. 6 del presente Statuto.

Possono optare per la qualifica di Socio Signora, Socio Juniores e Socio Familiare, rispettivamente i Soci di sesso femminile, i giovani di età inferiore ai 25 anni e i coniugi dei Soci Ordinari.

Sono Soci Temporanei coloro che dimorano a Chiavari o in zone limitrofe ma hanno la residenza effettiva in altre località ed avendone fatto domanda per iscritto, vengono autorizzati a frequentare il Circolo per un periodo di un mese, ulteriormente prorogabile di mese in mese ma per non più di quattro mesi nel corso dell’anno. L’autorizzazione è concessa dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

La procedura formale per l’ammissione di nuovi Soci consiste nella presentazione di una domanda sottoscritta dai richiedente e controfirmata da almeno tre Soci Ordinari.

La domanda dovrà rimanere affissa all’Albo Sociale per dieci giorni. Trascorso tale periodo il Consiglio Direttivo delibererà circa l’accoglimento della stessa, tenendo conto delle eventuali opposizioni presentate nel frattempo e dando immediata comunicazione all’interessato e ai presentatori della relativa decisione.

All’atto dell’accettazione della domanda il nuovo Socio dovrà versare almeno una rata della quota sociale annuale e la Tassa di Buon Ingresso nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno.

Le opposizioni dei Soci avverso le domande di ammissione dovranno essere comunicate per iscritto al Segretario e avranno carattere assolutamente riservato.

Art. 7

Soci sono tenuti a corrispondere la quota associativa che, su proposta del Consiglio Direttivo, viene deliberata dall’Assemblea.

La quota associativa corrisposta dai Soci Signore, Soci Juniores e Soci Familiari sarà stabilita dal Consiglio Direttivo applicando una riduzione del 40 - 50% sulla quota deliberata dall’Assemblea per i Soci Ordinari.

Tutte le suddette quote sono pagabili anche in due rate, di cui la prima deve essere corrisposta entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di agosto.

I Soci Signore, Soci Juniores e Soci Familiari sono esentati dal versamento della Tassa di Buon Ingresso; questa peraltro dovrà essere corrisposta dai Soci Juniores al raggiungimento del 25° anno di età e dai Soci Signore e Soci Familiari qualora decidessero di diventare Soci Ordinari.

I Soci Temporanei sono tenuti al versamento anticipato della quota mensile prestabilita dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal pagamento della Tassa di Buon Ingresso.

I Soci Ordinari che decidessero di optare per la qualifica di Soci Signore o Soci Familiari, in quanto aventi diritto, dovranno darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della scadenza dell’Anno Sociale in corso.

Art. 8

E’ consentito ai Soci condurre loro conoscenti e familiari nelle sale del Circolo ma solo saltuariamente.

È in facoltà della Presidenza, qualora lo reputi opportuno, invitare persone residenti in Chiavari o località limitrofe a frequentare, per un periodo di tempo limitato, le sale del Circolo.

È pure data facoltà al Presidente di consegnare a Personalità tessere gratuite di libero accesso al Circolo.

Art. 9

Il Socio che intende dimettersi dalla Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza dell’Anno Sociale in corso. È in facoltà della Presidenza, in circostanze eccezionali, dispensare il Socio dall’obbligo di cui sopra.

Il Socio già dimissionario potrà essere riammesso a far parte del Circolo ottemperando alla normativa di cui all’art. 6.

Art. 10

Occorrendo per gravi motivi procedere alla espulsione di un Socio ciò potrà avvenire soltanto per delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri; in caso d’urgenza è data facoltà al Presidente di vietare l’accesso al Circolo in attesa della delibera assembleare. Avverso tale provvedimento Presidenziale il Socio sospeso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro giorni dieci dal ricevimento della raccomandata con cui gli viene data comunicazione della sospensione provvisoria.

Art. 11

L’elenco di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano perso la qualifica di Socio, dovrà essere semestralmente portato a conoscenza dei Soci mediante affissione all’Albo Sociale, a cura del Segretario, con la indicazione se trattasi di Socio dimissionario, dichiarato moroso o espulso a sensi dell’art. 10.

Art. 12

I Soci sono tenuti alla stretta osservanza del presente Statuto, del Regolamento Interno nonchè di ogni altra disposizione emanata dal Consiglio Direttivo purchè venga affissa in una Sala del Circolo, con la sottoscrizione del Presidente o di chi ne fa le veci.

Ar13

Gli Organi Sociali sono:

l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Elettorale.

 

Art. 14

L’Assemblea è composta dai Soci. Hanno diritto di voto solo i Soci Ordinari, in regola con il pagamento delle quote sociali.

È ammessa la delega scritta. Ciascun partecipante non potrà avere più di due deleghe.

Art. 15

L’Assemblea Ordinaria dei Soci dovrà tenersi due volte all’anno: la prima, entro il mese di marzo, delibererà in ordine al bilancio consuntivo; la seconda, entro il giorno 20 del mese di novembre, delibererà sul bilancio preventivo e in entrambi i casi su tutte le voci elencate nell’Ordine del Giorno dettagliato nell’avviso di convocazione.

Ogni tre anni, in coincidenza con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata entro il mese di ottobre e dovrà provvedere ad eleggere la Commissione Elettorale (art. 20).

Art. 16

La convocazione dell’Assemblea verrà resa nota ai Soci mediante apposito avviso da affiggersi all’Albo Sociale e da inviarsi o consegnarsi ad ogni Socio almeno dieci giorni prima della data stabilita.

Art. 17

L’Assemblea è legalmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Ordinari più uno.

Trascorsi trenta minuti dall’ora fissata nell’avviso di convocazione l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti. Le deliberazioni aventi per oggetto la riforma o l’approvazione dello Statuto o lo scioglimento della Associazione non saranno valide se non saranno presenti, sia in prima che in seconda convocazione, almeno la metà dei Soci Ordinari più uno.

Nell’eventualità che non sia possibile deliberare per mancanza di numero legale, i Soci Ordinari presenti potranno, a semplice maggioranza, indire una nuova Assemblea che, convocata secondo le norme di cui all’art. 16 sarà valida già in prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle deliberazioni inerenti il bilancio i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 18

L’Assemblea Straordinaria potrà essere convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta:

- della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo;

- del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti per quanto concerne le loro competenze (artt. 28 - 29);

- di almeno venti Soci Ordinari.

In tal caso il Presidente dovrà convocare l’Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalità prescritte dall’art. 16 e riportando nell’Ordine del Giorno le motivazioni di cui alla richiesta.

Art. 19

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o da chi ne fa le veci (art. 24). Il Presidente è assistito dal Segretario che redige il processo verbale che dovrà rimanere affisso all’Albo Sociale per sette giorni.

Le contestazioni in merito ad eventuali inesattezze o omissioni del processo verbale dovranno pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla data di affissione del verbale: in difetto si intenderà tacitamente approvato.

Le contestazioni dovranno essere previamente esaminate dal Consiglio Direttivo, il quale, in caso di accoglimento, provvederà alla correzione o integrazione del processo verbale e alla nuova affissione dello stesso.

In caso di rigetto ne darà comunicazione scritta al Socio che potrà ricorrere, entro i sette giorni successivi, al Collegio dei Probiviri.

Art. 20

La elezione degli Organi Sociali viene curata dalla Commissione Elettorale composta da un minimo di tre persone e nominata dall’Assemblea (art. 15). La Commissione Elettorale dovrà interpellare i Soci circa la loro disponibilità a ricoprire cariche sociali, rendere noti tali nominativi mediante elencazione in ordine alfabetico da affiggersi all’Albo Sociale, stabilire la data delle elezioni, darne comunicazione ai Soci secondo le modalità previste per la Convocazione dell’Assemblea (art. 16), curare il regolare svolgimento delle votazioni e stendere il relativo verbale. Le votazioni dovranno tenersi improrogabilmente entro il mese di dicembre. La Commissione Elettorale rimane in carica per tre anni in quanto, se dovesse rendersi necessario ricorrere ad anticipate elezioni, dovrà provvedere, entro il termine di giorni sessanta, a curare le stesse con le modalità di cui al superiore comma.

Nel caso che, per dimissioni o altre cause, il numero dei componenti la Commissione Elettorale dovesse diventare inferiore a tre, la prima Assemblea che verrà tenuta, dovrà provvedere alla nomina dei componenti necessari almeno per integrare il numero di tre. Nell’intervallo, in caso di necessità la Commissione Elettorale sarà integrata dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri eletti a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti (art. 20).

È consentita la votazione per delega (art. 14).

A parità di voti verrà eletto il Socio con maggiore anzianità associativa e in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

Gli eletti entreranno in carica alla scadenza del Consiglio Direttivo precedente. Il mandato ha durata di anni tre. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si intenderà dimissionario qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei suoi componenti; nel caso si rendesse necessario sostituire alcuni membri del Consiglio Direttivo si procederà a completare lo stesso coi primi Soci non eletti.

Egualmente si procederà anche per gli altri Organi Sociali.

In caso di dimissioni anticipate del Consiglio Direttivo, il mandato del Consiglio subentrante scadrà al termine del terzo anno solare a decorrere dalla sua investitura.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere Economo, a semplice maggioranza.

Art. 24

Il Presidente è il capo della Associazione e la rappresenta legalmente. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci e compie tutti gli atti che ritiene convenienti al buon andamento e al decoro del Circolo.

Il Vice Presidente surroga il Presidente in caso di assenza, in tutte le sue attribuzioni. Mancando anche il Vice Presidente le sue funzioni saranno disimpegnate dal Consigliere più anziano.

 

Art. 25

E’ competenza del Consiglio Direttivo deliberare in ordine a tutti i problemi di carattere economico e organizzativo (salvo quanto per Statuto compete all’Assemblea), fra i quali a titolo esemplificativo:

-provvedere alla stesura di un Regolamento interno che dovrà disciplinare le norme per le singole cariche sociali, l’orario di apertura e chiusura del Circolo, l’ordine e l’orario dei trattenimenti, l’uso e la custodia dei beni del Circolo, nonchè tutti i casi d’ordine interno non previsti o regolamentati dal presente Statuto;

- compilare i bilanci preventivi e consuntivi;

- disporre spese per migliorie alle strutture della Associazione, ovviamente nei limiti del bilancio;

- proporre all’Assemblea l’entità delle quote sociali, fissare la misura della Tassa di Buon Ingresso (art. 6) e i diritti dei giochi, nonchè il prezzo delle consumazioni al bar;

- proporre la espulsione del Socio per gravi motivi (art. 10);

- prendere con urgenza tutte le decisioni afferenti l’ordine ed il decoro del Circolo, salvo riferire, ove occorre, all’Assemblea alla sua prima riunione;

- comminare la decadenza dei membri Consiglieri che per tre volte consecutive siano risultati assenti alle riunioni consiliari, senza valido motivo;

- deliberare sull’accoglimennto delle domande di dimissione o di ammissione di nuovi Soci (artt. 6 - 9);

- dichiarare moroso il Socio inadempiente (art. 31).

Il Consiglio Direttivo potrà stipulare contratti di lavoro subordinato, di prestazione d’opera o di gestione di servizi, anche a titolo continuativo e nei limiti del bilancio, ai fini di migliorare la conduzione del Circolo nonchè convenzioni per favorire e regolamentare i rapporti con locali Associazioni Sportive e Culturali le cui finalità non siano in contrasto con l’art. 1 del presente Statuto.

Art. 26

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessario l’intervento di almeno cinque dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni con competenze speciali, composte da Soci anche facenti parte del Consiglio Direttivo.

Tali Commissioni eleggono a maggioranza il loro Presidente.

Il Presidente del Circolo può invitare i Presidenti delle Commissioni a partecipare a riunioni del Consiglio Direttivo, peraltro senza avere diritto al voto.

Art. 28

I Revisori dei Conti sono eletti in numero di tre. Il più anziano di età ne assume la funzione di Presidente. Possono richiedere la convocazione dell’Assemblea Straordinaria (art. 18). Relazionano l’Assemblea in merito alla regolarità del bilancio consuntivo.

Ad essi compete la conduzione del Circolo con atti di ordinaria amministrazione, nel caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo (art. 22) e la integrazione della Commissione Elettorale (art. 20).

Durano in carica tre anni e decadono con il Consiglio Direttivo salvo i casi di cui al superiore comma in cui restano in carica ai soli fini previsti dallo Statuto fino alle nuove elezioni.

 

 

Art. 29

I Probiviri sono eletti in numero di tre. Il più anziano ne assume le funzioni di Presidente, durano in carica tre anni e decadono con il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le vertenze che dovessero insorgere tra i Soci o tra il Consiglio Direttivo e i Soci (v. anche art. 19).

Ogni Socio può proporre appello ai Probiviri avverso ogni decisione del Consiglio Direttivo che lo riguardi.

Il Collegio dei Probiviri può richiedere Io convocazione deII’Assemblea Straordinaria (art. 18) e può chiedere la espulsione di un Socio (art. 10). Le eventuali testimonianze rese al Collegio dei Probiviri sono vincolate al segreto d’ufficio salvo il caso di richiesta di procedura di espulsione. I componenti del Collegio hanno il dovere di intervenire per la osservanza delle norme di educazione e di civile comportamento nell’ambito del Circolo.

Art. 30

L’anno amministrativo e sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Art. 31

Al Socio che non abbia soddisfatto il pagamento di due rate consecutive della quota sociale, scaduti i termini di cui all’art. 7, sarà inviato a cura del Tesoriere, un invito al pagamento.

Trascorsi sessanta giorni il Tesoriere invierà, a mezzo lettera raccomandata, un nuovo e ultimo sollecito di pagamento nonchè un estratto del presente articolo.

Se il Socio non avrà regolarizzato la sua posizione amministrativa decorsi ulteriori giorni sessanta dal sollecito di cui sopra, il Consiglio Direttivo dovrà dichiararlo moroso e non più facente parte della Associazione, il suo nominativo verrà inserito nell’elenco di cui all’art. 11 e non potrà più far parte del Circolo neppure in futuro.

Di quanto sopra verrà data comunicazione scritta all’interessato da parte del Segretario con invito a non accedere più ai locali del Circolo per alcun motivo; è tuttavia facoltà del Presidente inibire l’accesso al Circolo al Socio inadempiente, successivamente all’invio del secondo e ultimo sollecito di pagamento.

E data facoltà al Consiglio Direttivo, sentiti i Probiviri, in circostanze eccezionali, di riammettere I Socio già dichiarato moroso che abbia regolarizzato la sua posizione economica e che abbia ottemperato alla normativa di cui all’art. 6.

Art. 32

Il Consiglio Direttivo potrà organizzare nel rispetto del bilancio, trattenimenti culturali, artistici, musicali e feste da ballo, anche con quote a carico dei partecipanti. È data facoltà al Presidente di invitare Autorità e chi altro riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo potrà ospitare temporaneamente e saltuariamente nelle Sale del Circolo manifestazioni organizzate da Associazioni aventi finalità benefiche o culturali.

Ciascun Socio avrà diritto di partecipare ai trattenimenti e alle manifestazioni che avranno luogo nelle Sale del Circolo, salvo quanto previsto all’art. 33.

Art. 33

I tornei di Bridge sono organizzati dal Circolo Chiavarese e si distinguono in due categorie: quelli prevalentemente a carattere sociale e quelli organizzati di concerto con le locali Associazioni affiliate alla F.I.G.B.

La partecipazione a questi ultimi tornei sarà regolata dalle norme della F.I.G.B.

Non potranno partecipare ad alcun torneo Soci sospesi, persone che abbiano perso la qualifica di Socio per essere state espulse o dichiarate morose e persone dichiarate “non gradite” dal Circolo Chiavarese.

 

 

Art. 34

Senza il permesso del Consiglio Direttivo non si potranno affiggere avvisi o altro nelle Sale, promuovere sottoscrizioni, collette o simili né modificare in alcun modo l’assetto delle strutture e dell’arredamento del Circolo.

Art. 35

Per provvedere a spese necessarie per impianti, per potenziamento delle strutture, per interventi urgenti di carattere straordinario non previsti a bilancio, il Consiglio Direttivo potrà ricorrere a sottoscrizioni volontarie (anche ammortizzabili) tra i Soci o sottoporre all’approvazione dell’Assemblea l’imposizione di versamenti “una tantum” aventi carattere di obbligatorietà.

Art. 36

In caso di scioglimento della Associazione l’Assemblea disporrà dell’attivo Sociale nel modo che riterrà più opportuno.

 

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