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Testo
approvato dall’Assemblea Straordinaria del 20 Giugno 1987 e modificato
dall’Assemblea Straordinaria del 6 Marzo 1993.
ART.
1
È
costituita in Chiavari una Associazione per conversazioni, ricreazioni e
trattenimenti culturali, escluso ogni carattere politico. Detto
indirizzo non potrà essere modificato neppure dall’Assemblea dei
Soci.
La
denominazione della Associazione è ‘CIRCOLO CHIAVARESE”
ART.
2
Il
presente Statuto disciplina l’ordinamento, l’amministrazione ed il
regolare funzionamento del Circolo Chiavarese.
ART.
3
Non
possono essere ammessi a Soci coloro che non abbiano raggiunto la
maggiore età.
ART.
4
I
Soci si distinguono in: Onorari, Ordinari, Signore, Juniores, Familiari,
Temporanei.
ART.
5
I
Soci Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo in considerazione
delle cariche ricoperte o di meriti particolari.
Sono
Soci Ordinari coloro che vengono ammessi al Circolo a seguito della
procedura formale di cui all’art. 6 del presente Statuto.
Possono
optare per la qualifica di Socio Signora, Socio Juniores e Socio
Familiare, rispettivamente i Soci di sesso femminile, i giovani di età
inferiore ai 25 anni e i coniugi dei Soci Ordinari.
Sono
Soci Temporanei coloro che dimorano a Chiavari o in zone limitrofe ma
hanno la residenza effettiva in altre località ed avendone fatto
domanda per iscritto, vengono autorizzati a frequentare il Circolo per
un periodo di un mese, ulteriormente prorogabile di mese in mese ma per
non più di quattro mesi nel corso dell’anno. L’autorizzazione è
concessa dal Consiglio Direttivo.
Art.
6
La
procedura formale per l’ammissione di nuovi Soci consiste nella
presentazione di una domanda sottoscritta dai richiedente e
controfirmata da almeno tre Soci Ordinari.
La
domanda dovrà rimanere affissa all’Albo Sociale per dieci giorni.
Trascorso tale periodo il Consiglio Direttivo delibererà circa
l’accoglimento della stessa, tenendo conto delle eventuali opposizioni
presentate nel frattempo e dando immediata comunicazione
all’interessato e ai presentatori della relativa decisione.
All’atto
dell’accettazione della domanda il nuovo Socio dovrà versare almeno
una rata della quota sociale annuale e
la Tassa
di Buon Ingresso nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo
all’inizio di ogni anno.
Le
opposizioni dei Soci avverso le domande di ammissione dovranno essere
comunicate per iscritto al Segretario e avranno carattere assolutamente
riservato.
Art.
7
Soci
sono tenuti a corrispondere la quota associativa che, su proposta del
Consiglio Direttivo, viene deliberata dall’Assemblea.
La
quota associativa corrisposta dai Soci Signore, Soci Juniores e Soci
Familiari sarà stabilita dal Consiglio Direttivo applicando una
riduzione del 40 - 50% sulla quota deliberata dall’Assemblea per i
Soci Ordinari.
Tutte
le suddette quote sono pagabili anche in due rate, di cui la prima deve
essere corrisposta entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese
di agosto.
I
Soci Signore, Soci Juniores e Soci Familiari sono esentati dal
versamento della Tassa di Buon Ingresso; questa peraltro dovrà essere
corrisposta dai Soci Juniores al raggiungimento del 25° anno di età e
dai Soci Signore e Soci Familiari qualora decidessero di diventare Soci
Ordinari.
I
Soci Temporanei sono tenuti al versamento anticipato della quota mensile
prestabilita dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal pagamento
della Tassa di Buon Ingresso.
I
Soci Ordinari che decidessero di optare per la qualifica di Soci Signore
o Soci Familiari, in quanto aventi diritto, dovranno darne comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della scadenza
dell’Anno Sociale in corso.
Art.
8
E’
consentito ai Soci condurre loro conoscenti e familiari nelle sale del
Circolo ma solo saltuariamente.
È
in facoltà della Presidenza, qualora lo reputi opportuno, invitare
persone residenti in Chiavari o località limitrofe a frequentare, per
un periodo di tempo limitato, le sale del Circolo.
È
pure data facoltà al Presidente di consegnare a Personalità tessere
gratuite di libero accesso al Circolo.
Art.
9
Il
Socio che intende dimettersi dalla Associazione deve darne comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza
dell’Anno Sociale in corso. È in facoltà della Presidenza, in
circostanze eccezionali, dispensare il Socio dall’obbligo di cui
sopra.
Il
Socio già dimissionario potrà essere riammesso a far parte del Circolo
ottemperando alla normativa di cui all’art. 6.
Art.
10
Occorrendo
per gravi motivi procedere alla espulsione di un Socio ciò potrà
avvenire soltanto per delibera dell’Assemblea su proposta del
Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri; in caso d’urgenza è
data facoltà al Presidente di vietare l’accesso al Circolo in attesa
della delibera assembleare. Avverso tale provvedimento Presidenziale il
Socio sospeso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro giorni
dieci dal ricevimento della raccomandata con cui gli viene data
comunicazione della sospensione provvisoria.
Art.
11
L’elenco
di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano perso la qualifica di
Socio, dovrà essere semestralmente portato a conoscenza dei Soci
mediante affissione all’Albo Sociale, a cura del Segretario, con la
indicazione se trattasi di Socio dimissionario, dichiarato moroso o
espulso a sensi dell’art. 10.
Art.
12
I
Soci sono tenuti alla stretta osservanza del presente Statuto, del
Regolamento Interno nonchè di ogni altra disposizione emanata dal
Consiglio Direttivo purchè venga affissa in una Sala del Circolo, con
la sottoscrizione del Presidente o di chi ne fa le veci.
Ar13
Gli
Organi Sociali sono:
l’Assemblea
dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il
Collegio dei Probiviri e
la Commissione Elettorale.
Art.
14
L’Assemblea
è composta dai Soci. Hanno diritto di voto solo i Soci Ordinari, in
regola con il pagamento delle quote sociali.
È
ammessa la delega scritta. Ciascun partecipante non potrà avere più di
due deleghe.
Art.
15
L’Assemblea
Ordinaria dei Soci dovrà tenersi due volte all’anno: la prima, entro
il mese di marzo, delibererà in ordine al bilancio consuntivo; la
seconda, entro il giorno 20 del mese di novembre, delibererà sul
bilancio preventivo e in entrambi i casi su tutte le voci elencate
nell’Ordine del Giorno dettagliato nell’avviso di convocazione.
Ogni
tre anni, in coincidenza con la scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo, l’Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata entro il mese
di ottobre e dovrà provvedere ad eleggere
la Commissione Elettorale
(art. 20).
Art.
16
La
convocazione dell’Assemblea verrà resa nota ai Soci mediante apposito
avviso da affiggersi all’Albo Sociale e da inviarsi o consegnarsi ad
ogni Socio almeno dieci giorni prima della data stabilita.
Art.
17
L’Assemblea
è legalmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la
metà dei Ordinari più uno.
Trascorsi
trenta minuti dall’ora fissata nell’avviso di convocazione
l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei Soci Ordinari presenti. Le deliberazioni aventi per oggetto la
riforma o l’approvazione dello Statuto o lo scioglimento della
Associazione non saranno valide se non saranno presenti, sia in prima
che in seconda convocazione, almeno la metà dei Soci Ordinari più uno.
Nell’eventualità
che non sia possibile deliberare per mancanza di numero legale, i Soci
Ordinari presenti potranno, a semplice maggioranza, indire una nuova
Assemblea che, convocata secondo le norme di cui all’art. 16 sarà
valida già in prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Nelle
deliberazioni inerenti il bilancio i componenti del Consiglio Direttivo
non hanno diritto di voto.
Art.
18
L’Assemblea
Straordinaria potrà essere convocata per iniziativa del Presidente o su
richiesta scritta:
-
della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo;
-
del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti per quanto concerne
le loro competenze (artt. 28 - 29);
-
di almeno venti Soci Ordinari.
In
tal caso il Presidente dovrà convocare l’Assemblea entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalità prescritte
dall’art. 16 e riportando nell’Ordine del Giorno le motivazioni di
cui alla richiesta.
Art.
19
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente del Circolo o da chi ne fa le veci (art.
24). Il Presidente è assistito dal Segretario che redige il processo
verbale che dovrà rimanere affisso all’Albo Sociale per sette giorni.
Le
contestazioni in merito ad eventuali inesattezze o omissioni del
processo verbale dovranno pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo
entro quindici giorni dalla data di affissione del verbale: in difetto
si intenderà tacitamente approvato.
Le
contestazioni dovranno essere previamente esaminate dal Consiglio
Direttivo, il quale, in caso di accoglimento, provvederà alla
correzione o integrazione del processo verbale e alla nuova affissione
dello stesso.
In
caso di rigetto ne darà comunicazione scritta al Socio che potrà
ricorrere, entro i sette giorni successivi, al Collegio dei Probiviri.
Art.
20
La
elezione degli Organi Sociali viene curata dalla Commissione Elettorale
composta da un minimo di tre persone e nominata dall’Assemblea (art.
15).
La Commissione Elettorale
dovrà interpellare i Soci circa la loro disponibilità a ricoprire
cariche sociali, rendere noti tali nominativi mediante elencazione in
ordine alfabetico da affiggersi all’Albo Sociale, stabilire la data
delle elezioni, darne comunicazione ai Soci secondo le modalità
previste per
la Convocazione
dell’Assemblea (art. 16), curare il regolare svolgimento delle
votazioni e stendere il relativo verbale. Le votazioni dovranno tenersi
improrogabilmente entro il mese di dicembre.
La Commissione Elettorale
rimane in carica per tre anni in quanto, se dovesse rendersi necessario
ricorrere ad anticipate elezioni, dovrà provvedere, entro il termine di
giorni sessanta, a curare le stesse con le modalità di cui al superiore
comma.
Nel
caso che, per dimissioni o altre cause, il numero dei componenti
la Commissione Elettorale
dovesse diventare inferiore a tre, la prima Assemblea che verrà tenuta,
dovrà provvedere alla nomina dei componenti necessari almeno per
integrare il numero di tre. Nell’intervallo, in caso di necessità
la Commissione Elettorale
sarà integrata dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.
21
Il
Consiglio Direttivo si compone di sette membri eletti a scrutinio
segreto ed a maggioranza relativa dei voti (art. 20).
È
consentita la votazione per delega (art. 14).
A
parità di voti verrà eletto il Socio con maggiore anzianità
associativa e in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.
Gli
eletti entreranno in carica alla scadenza del Consiglio Direttivo
precedente. Il mandato ha durata di anni tre. I membri del Consiglio
Direttivo sono rieleggibili.
Art.
22
Il
Consiglio Direttivo si intenderà dimissionario qualora per dimissioni o
per altra causa venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei
suoi componenti; nel caso si rendesse necessario sostituire alcuni
membri del Consiglio Direttivo si procederà a completare lo stesso coi
primi Soci non eletti.
Egualmente
si procederà anche per gli altri Organi Sociali.
In
caso di dimissioni anticipate del Consiglio Direttivo, il mandato del
Consiglio subentrante scadrà al termine del terzo anno solare a
decorrere dalla sua investitura.
Art.
23
Il
Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario e il Tesoriere Economo, a semplice
maggioranza.
Art.
24
Il
Presidente è il capo della Associazione e la rappresenta legalmente.
Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci e
compie tutti gli atti che ritiene convenienti al buon andamento e al
decoro del Circolo.
Il
Vice Presidente surroga il Presidente in caso di assenza, in tutte le
sue attribuzioni. Mancando anche il Vice Presidente le sue funzioni
saranno disimpegnate dal Consigliere più anziano.
Art.
25
E’
competenza del Consiglio Direttivo deliberare in ordine a tutti i
problemi di carattere economico e organizzativo (salvo quanto per
Statuto compete all’Assemblea), fra i quali a titolo esemplificativo:
-provvedere
alla stesura di un Regolamento interno che dovrà disciplinare le norme
per le singole cariche sociali, l’orario di apertura e chiusura del
Circolo, l’ordine e l’orario dei trattenimenti, l’uso e la
custodia dei beni del Circolo, nonchè tutti i casi d’ordine interno
non previsti o regolamentati dal presente Statuto;
-
compilare i bilanci preventivi e consuntivi;
-
disporre spese per migliorie alle strutture della Associazione,
ovviamente nei limiti del bilancio;
-
proporre all’Assemblea l’entità delle quote sociali, fissare la
misura della Tassa di Buon Ingresso (art. 6) e i diritti dei giochi,
nonchè il prezzo delle consumazioni al bar;
-
proporre la espulsione del Socio per gravi motivi (art. 10);
-
prendere con urgenza tutte le decisioni afferenti l’ordine ed il
decoro del Circolo, salvo riferire, ove occorre, all’Assemblea alla
sua prima riunione;
-
comminare la decadenza dei membri Consiglieri che per tre volte
consecutive siano risultati assenti alle riunioni consiliari, senza
valido motivo;
-
deliberare sull’accoglimennto delle domande di dimissione o di
ammissione di nuovi Soci (artt. 6 - 9);
-
dichiarare moroso il Socio inadempiente (art. 31).
Il
Consiglio Direttivo potrà stipulare contratti di lavoro subordinato, di
prestazione d’opera o di gestione di servizi, anche a titolo
continuativo e nei limiti del bilancio, ai fini di migliorare la
conduzione del Circolo nonchè convenzioni per favorire e regolamentare
i rapporti con locali Associazioni Sportive e Culturali le cui finalità
non siano in contrasto con l’art. 1 del presente Statuto.
Art.
26
Per
la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessario
l’intervento di almeno cinque dei membri in carica.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.
In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.
27
Il
Consiglio Direttivo può nominare Commissioni con competenze speciali,
composte da Soci anche facenti parte del Consiglio Direttivo.
Tali
Commissioni eleggono a maggioranza il loro Presidente.
Il
Presidente del Circolo può invitare i Presidenti delle Commissioni a
partecipare a riunioni del Consiglio Direttivo, peraltro senza avere
diritto al voto.
Art.
28
I
Revisori dei Conti sono eletti in numero di tre. Il più anziano di età
ne assume la funzione di Presidente. Possono richiedere la convocazione
dell’Assemblea Straordinaria (art. 18). Relazionano l’Assemblea in
merito alla regolarità del bilancio consuntivo.
Ad
essi compete la conduzione del Circolo con atti di ordinaria
amministrazione, nel caso di impossibilità di funzionamento del
Consiglio Direttivo (art. 22) e la integrazione della Commissione
Elettorale (art. 20).
Durano
in carica tre anni e decadono con il Consiglio Direttivo salvo i casi di
cui al superiore comma in cui restano in carica ai soli fini previsti
dallo Statuto fino alle nuove elezioni.
Art.
29
I
Probiviri sono eletti in numero di tre. Il più anziano ne assume le
funzioni di Presidente, durano in carica tre anni e decadono con il
Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere
le vertenze che dovessero insorgere tra i Soci o tra il Consiglio
Direttivo e i Soci (v. anche art. 19).
Ogni
Socio può proporre appello ai Probiviri avverso ogni decisione del
Consiglio Direttivo che lo riguardi.
Il
Collegio dei Probiviri può richiedere Io convocazione deII’Assemblea
Straordinaria (art. 18) e può chiedere la espulsione di un Socio (art.
10). Le eventuali testimonianze rese al Collegio dei Probiviri sono
vincolate al segreto d’ufficio salvo il caso di richiesta di procedura
di espulsione. I componenti del Collegio hanno il dovere di intervenire
per la osservanza delle norme di educazione e di civile comportamento
nell’ambito del Circolo.
Art.
30
L’anno
amministrativo e sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
Art.
31
Al
Socio che non abbia soddisfatto il pagamento di due rate consecutive
della quota sociale, scaduti i termini di cui all’art. 7, sarà
inviato a cura del Tesoriere, un invito al pagamento.
Trascorsi
sessanta giorni il Tesoriere invierà, a mezzo lettera raccomandata, un
nuovo e ultimo sollecito di pagamento nonchè un estratto del presente
articolo.
Se
il Socio non avrà regolarizzato la sua posizione amministrativa decorsi
ulteriori giorni sessanta dal sollecito di cui sopra, il Consiglio
Direttivo dovrà dichiararlo moroso e non più facente parte della
Associazione, il suo nominativo verrà inserito nell’elenco di cui
all’art. 11 e non potrà più far parte del Circolo neppure in futuro.
Di
quanto sopra verrà data comunicazione scritta all’interessato da
parte del Segretario con invito a non accedere più ai locali del
Circolo per alcun motivo; è tuttavia facoltà del Presidente inibire
l’accesso al Circolo al Socio inadempiente, successivamente
all’invio del secondo e ultimo sollecito di pagamento.
E
data facoltà al Consiglio Direttivo, sentiti i Probiviri, in
circostanze eccezionali, di riammettere I Socio già dichiarato moroso
che abbia regolarizzato la sua posizione economica e che abbia
ottemperato alla normativa di cui all’art. 6.
Art.
32
Il
Consiglio Direttivo potrà organizzare nel rispetto del bilancio,
trattenimenti culturali, artistici, musicali e feste da ballo, anche con
quote a carico dei partecipanti. È data facoltà al Presidente di
invitare Autorità e chi altro riterrà opportuno. Il Consiglio
Direttivo potrà ospitare temporaneamente e saltuariamente nelle Sale
del Circolo manifestazioni organizzate da Associazioni aventi finalità
benefiche o culturali.
Ciascun
Socio avrà diritto di partecipare ai trattenimenti e alle
manifestazioni che avranno luogo nelle Sale del Circolo, salvo quanto
previsto all’art. 33.
Art.
33
I
tornei di Bridge sono organizzati dal Circolo Chiavarese e si
distinguono in due categorie: quelli prevalentemente a carattere sociale
e quelli organizzati di concerto con le locali Associazioni affiliate
alla F.I.G.B.
La
partecipazione a questi ultimi tornei sarà regolata dalle norme della
F.I.G.B.
Non
potranno partecipare ad alcun torneo Soci sospesi, persone che abbiano
perso la qualifica di Socio per essere state espulse o dichiarate morose
e persone dichiarate “non gradite” dal Circolo Chiavarese.
Art.
34
Senza
il permesso del Consiglio Direttivo non si potranno affiggere avvisi o
altro nelle Sale, promuovere sottoscrizioni, collette o simili né
modificare in alcun modo l’assetto delle strutture e
dell’arredamento del Circolo.
Art.
35
Per
provvedere a spese necessarie per impianti, per potenziamento delle
strutture, per interventi urgenti di carattere straordinario non
previsti a bilancio, il Consiglio Direttivo potrà ricorrere a
sottoscrizioni volontarie (anche ammortizzabili) tra i Soci o sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea l’imposizione di versamenti “una
tantum” aventi carattere di obbligatorietà.
Art.
36
In
caso di scioglimento della Associazione l’Assemblea disporrà
dell’attivo Sociale nel modo che riterrà più opportuno.
ì
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